Tethys’ Statute

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO E FINALITÀ

ART 1 – E’ costituita un’Associazione denominata:“ISTITUTO TETHYS – Associazione non lucrativa di utilità sociale” (o anche brevemente ” ISTITUTO TETHYS – ONLUS”). L’Associazione assume, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 e seguenti del DLgs. n. 460/1997 la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS” nella denominazione ed in qualunque segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. L’Associazione ha sede in Milano, viale Gadio n. 2.L’Organo Amministrativo potrà istituire sedi secondarie, uffici e centri operativi in Italia e all’estero.

ART 2 – La durata dell’Associazione è indeterminata.

ART 3 – L’Associazione, che non ha fini di lucro, si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di utilità sociale nell’ambito della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente marino con particolare riferimento ai cetacei mediante lo svolgimento dell’attività volta all’individuazione, protezione e tutela dei luoghi che costituiscono patrimonio naturale informandone la collettività con i mezzi che riterrà più appropriati. L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle enunciate essendole consentito esclusivamente lo svolgimento di attività direttamente connesse  a quelle istituzionali. Devono ritenersi direttamente connesse alle attività istituzionali le attività a queste ultime accessorie per natura in quanto integrative delle stesse e sempre che siano svolte nei limiti consentiti dall’articolo 10 quinto comma del D.Lgs. 460/1997 e sue successive modifiche e integrazioni.

SOCI

ART 4 – PARTECIPANTI ALL’ASSOCIAZIONE – I partecipanti all’Associazione e alle sue attività si suddividono in: a) Soci b) Aspiranti. Potranno essere invitati a partecipare alle attività associative e a frequentare le sedi dell’Associazione anche ricercatori, discenti, studiosi o altre persone fisiche non iscritte all’Associazione.

ART 5 – REQUISITI DEI SOCI – Possono essere Soci dell’Associazione le persone fisiche, sia italiane sia straniere, che ne accettano lo Statuto e l’eventuale Regolamento Interno, condividendone gli scopi e che intendano dedicare parte del loro tempo e delle loro competenze per il raggiungimento degli scopi istituzionali. I Soci si distinguono in:

  • Fondatori: sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e coloro ai quali il Consiglio Direttivo, nei novanta giorni dalla costituzione dell’Associazione, abbia attribuito, a loro richiesta, tale qualifica.
  • Promotori: sono Soci Promotori coloro che verranno ammessi dal Consiglio Direttivo in funzione della loro attività svolta a favore dell’Associazione, sostenendone e valorizzandone l’attività.
  • Onorari: sono Soci Onorari coloro che, per la loro personalità, per i particolari servigi resi a favore dell’Associazione, o per avere contribuito anche con finanziamenti e/o elargizioni, saranno ammessi come tali dal Consiglio Direttivo; i Soci onorari non sono tenuti al versamento della quota sociale annuale.

I Soci hanno eguali diritti e obblighi, indipendentemente dalla categoria di appartenenza. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fatta salva la facoltà di recesso dell’associato.

ART 6 – AMMISSIONE DEGLI ASPIRANTI E DEI SOCI – Sono ammessi quali Aspiranti coloro i quali presentino al Presidente dell’Associazione, per iscritto, domanda di ammissione non prima di 12 mesi dal compimento della maggiore età. Il Presidente trasmetterà la domanda pervenutagli al Consiglio Direttivo per la delibera di ammissione dell’Aspirante. La modifica della qualifica da Aspirante a Socio e quindi la domanda di ammissione quale Socio da parte dell’Aspirante dovrà essere presentata, sempre per iscritto, dall’interessato, decorsi almeno 12 mesi dalla sua accettazione quale Aspirante, al Presidente dell’Associazione che la trasmetterà al Consiglio Direttivo il quale dovrà pronunciarsi con apposita delibera, previa verifica dell’idoneità dell’Aspirante nello svolgimento della sua attività nell’Associazione e previa verifica dell’ampia condivisione da parte dell’Aspirante delle finalità associative e dei principi etici sui quali è fondata l’Associazione, quali dimostrate nel periodo, non inferiore a 12 mesi, dalla sua ammissione quale Aspirante.La domanda dell’Aspirante per l’ammissione quale Socio dovrà essere accompagnata da una relazione redatta per iscritto da almeno due Soci Promotori, spedita anche per e-mail al Presidente dell’Associazione, che la trasmetterà al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera, entro le due riunioni successive alla sua presentazione, a maggioranza assoluta dei voti, in modo inappellabile e senza obbligo di motivazione.In caso di accoglimento della domanda di ammissione verrà effettuata tempestivamente l’annotazione dell’iscrizione dell’Aspirante, quale Socio, nel libro degli associati. In caso di mancato accoglimento, la domanda di ammissione quale Socio da parte dell’Aspirante, potrà essere ripresentata per la relativa delibera, decorsi almeno 12 mesi dal mancato accoglimento della precedente.Con decisione inappellabile del Consiglio Direttivo potranno essere ammessi, con effetto immediato, quali Soci, gli Aspiranti di particolare meritevolezza, che si siano distinti per il loro sostanziale contributo all’attività dell’Associazione. Non potranno essere ammessi quali Soci i dipendenti e i soci di altre Associazioni o Enti, privati o pubblici, aventi finalità non compatibili o contrastanti con quelli dell’Associazione, fatta eccezione per il caso in cui la domanda di ammissione venga accettata, con delibera del Consiglio Direttivo, da emettersi con obbligo di motivazione. Qualora successivamente all’ammissione del Socio, si verifichi una situazione di conflitto o inconciliabilità dello stesso con le finalità dell’Associazione, il Consiglio Direttivo potrà revocarne l’ammissione. L’ammissione quale Socio ha effetto dalla data della relativa delibera del Consiglio Direttivo qualora contestualmente venga effettuato il versamento da parte del Socio, della quota associativa. Il versamento della quota associativa dovrà essere effettuato, a pena di decadenza, in ogni caso al massimo entro dodici giorni dal ricevimento, da parte del Socio, della deliberazione del Consiglio Direttivo da spedire all’interessato, a mezzo e-mail, fax, o raccomandata con avviso di ricevimento. Il versamento della quota associativa è condizione di efficacia dell’ammissione quale Socio.Nessuna quota è dovuta dagli Aspiranti.

ART 7 – DOVERE DEI SOCI – L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi, secondo le competenze statutarie.

ART 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO – La qualifica di Socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, morte e scioglimento dell’Associazione.Il Socio può recedere dall’Associazione. La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo almeno un mese prima della chiusura dell’esercizio sociale. La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che non abbia effettuato il versamento della quota associativa annuale entro il 31 gennaio di ogni anno a partire dalla data della sua ammissione o che abbia perso anche uno solo dei requisiti che ne hanno consentito l’ammissione a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio inadempiente agli obblighi statutari e/o regolamentari o comunque conseguenti alle delibere regolarmente assunte dagli organi dell’Associazione, ovvero nei confronti del Socio che abbia tenuto un comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, o che si trovi in una posizione conflittuale in virtù della sua partecipazione o collaborazione con enti o associazioni aventi finalità incompatibili o contrastanti con quelle dell’Associazione. In caso di morte del Socio il rapporto non continuerà con gli eredi. Il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno alla revisione dell’elenco dei Soci, verificando che per ognuno di essi sussistano i requisiti che ne hanno consentito l’ammissione. L’Associato receduto, dichiarato decaduto o escluso, ovvero gli eredi e/o i legatari dell’associato deceduto, non potranno pretendere la restituzione della quota associativa o dei contributi eventualmente versati a qualsiasi titolo, né potranno vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. La perdita della qualifica di Socio comporta l’automatica decadenza da tutte le cariche attribuitegli. Il domicilio degli associati per quanto riguarda i rapporti con l’Associazione è quello comunicato all’atto dell’ammissione, o successivamente comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

ART 9 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE – Sono organi dell’Associazione

  • l’ Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Vicepresidente;
  • il Collegio dei Probiviri;
  • il Collegio dei Revisori, ove nominato.

L’assunzione di cariche sociali potrà dar diritto a compenso secondo i limiti di legge e al rimborso delle spese, qualora richiesto e documentato.

ASSEMBLEA

ART 10 – ASSEMBLEA – L’Assemblea degli associati è organo sovrano dell’Associazione.Hanno il diritto di partecipare all’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tutti i Soci indipendentemente dalla categoria di appartenenza. Ogni associato ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota associativa versata e qualunque sia l’oggetto della deliberazione.

ART 11 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA – L’Assemblea è convocata dal Presidente, o in sua assenza, rinuncia o impedimento dal Vicepresidente, almeno una volta all’anno e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quarto degli associati o qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Probiviri. L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata mediante avviso spedito con lettera raccomandata o consegnato a mano agli aventi diritto almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza ovvero, nello stesso termine, a mezzo telefax o posta elettronica, purché sia assicurata la prova dell’avvenuto ricevimento e tale sistema trovi riscontro nei dati di riferimento riportati nei libri sociali. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui la precedente Assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata per la prima convocazione.La seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno della precedente. L’Assemblea Generale degli associati è costituita da tutti gli associati regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa annuale.Ogni associato può rappresentare mediante delega scritta solo un altro socio.Sono comunque valide, anche se non convocate, le assemblee nelle quali siano presenti tutti gli associati e l’intero Consiglio Direttivo. Le delibere dell’Assemblea devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente (ovvero dal Vicepresidente) che la presiede, da custodirsi presso la sede sociale per la libera consultazione dei soli associati.

ART 12 – COSTITUZIONI E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA – L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli associati e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è costituita e può validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli associati, in proprio o per delega e delibera a maggioranza dei voti presenti e/o rappresentati; in seconda convocazione è costituita e può validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, qualunque sia il numero degli associati iscritti.Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento dal Vicepresidente o, in mancanza, dalla persona designata dall’Assemblea. I verbali delle riunioni sono redatti da un segretario nella persona scelta dal Presidente dell’Assemblea fra i presenti. Tale persona può anche non essere un Socio. Nei casi di legge il verbale dovrà essere redatto da un notaio.In caso di parità di voti l’Assemblea procederà ad una seconda votazione.In caso di ulteriore parità vale il voto del Presidente. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

ART 13 – FORMA DI VOTAZIONE DELL’ASSEMBLEA – Le votazioni sono assunte in modo palese, normalmente per alzata di mano, fatta eccezione per quelle relative alla nomina dei componenti gli Organi dell’Associazione, per le quali, su proposta del Presidente, potrà procedersi a scrutinio segreto. Si procederà per scrutinio segreto qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei presenti.

ART 14 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA – L’Assemblea ordinaria:

  • approva il bilancio e il rendiconto patrimoniale e l’eventuale Regolamento dell’Associazione;
  • delibera sul numero dei membri del Consiglio Direttivo, elegge tra gli associati i membri del Consiglio Direttivo e, tra i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente;
  • elegge il Collegio dei Probiviri ed, eventualmente, il Collegio dei Revisori;
  • fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione e i contributi associativi;
  • delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sulla destinazione delle somme da devolvere in beneficenza, eventualmente anche mediante l’acquisto di beni immobili o mobili anche iscritti ai Pubblici Registri;
  • valuta l’impostazione d’ordine generale dell’Associazione e l’attività da essa svolta e delibera sulle attività da svolgere nei vari settori di sua competenza;
  • delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea straordinaria:

  • delibera sullo scioglimento dell’Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri e sui criteri di devoluzione del patrimonio residuo;
  • delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
  • delibera sul trasferimento della sede dell’Associazione;
  • delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO E SUOI COMPITI

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri, secondo quanto determinato dall’Assemblea degli associati all’atto della nomina, in carica per tre esercizi ed è rieleggibile. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  • deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso, inclusi l’assunzione e il licenziamento del personale di qualsiasi categoria;
  • definire i compensi del personale retribuito e, ove ne ravvisi la necessità, i compensi, determinati secondo i limiti di legge, da corrispondere ai componenti gli organi per le cariche sociali;
  • redigere e definire il regolamento interno;
  • predisporre i rendiconti consuntivi da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
  • deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
  • procedere ad ogni scadenza stabilita alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
  • deliberare sull’ammissione dei Soci Onorari e sull’accettazione delle domande per l’ammissione degli Aspiranti e dei nuovi Soci;
  • deliberare sull’adesione e/o partecipazione dell’Associazione a Enti e Istituzioni pubbliche e private o a loro iniziative che interessino l’attività dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra gli Associati;
  • nominare il Vicepresidente determinandone i poteri.

Il Consiglio Direttivo nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di Commissioni Consultive o di Studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da associati e non. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti con voto palese per alzata di mano e sarà compito del Presidente e del Segretario fungere da scrutatori. In caso di parità si procederà a un’altra votazione e, qualora si verifichi parità di voti, prevarrà il voto del Presidente. Qualora richiesto da almeno un Consigliere si procederà con votazioni a scrutinio segreto. Nel caso in cui venga a mancare uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo ha facoltà di reintegrare il numero dei Consiglieri fino alla scadenza del mandato, per cooptazione, sempre che la maggioranza dei consiglieri rimasti in carica sia di nomina assembleare. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea che dovrà essere convocata tempestivamente. Qualora per qualsivoglia causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri in carica si intenderà decaduto l’intero Consiglio Direttivo. Decorso il termine del mandato del Consiglio Direttivo esso permarrà comunque in carica fino alla nomina del nuovo organo da parte dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo decaduto curerà il compimento degli atti di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo organo.

ART 16 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, rinuncia o impedimento, dal Vice presidente ovvero da almeno due consiglieri, mediante avviso scritto spedito con lettera raccomandata o consegnato a mano o con telegramma, telefax, o con messaggio da inviarsi a mezzo di posta elettronica agli aventi diritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, in caso di urgenza almeno tre giorni prima. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.In mancanza delle formalità suddette il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito quando siano intervenuti tutti i Consiglieri in carica e i componenti il Collegio dei Revisori, ove nominato. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, rinuncia o impedimento, dal Vicepresidente o da un Consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito qualora siano presenti la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente ovvero, in sua assenza, rinuncia o impedimento, quello del Vicepresidente. Il Consigliere che non partecipi a più di quattro riunioni consecutive regolarmente convocate decade dalla carica. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e da un Segretario, scelto dal Presidente anche estraneo al Consiglio. I verbali verranno trascritti su apposito libro custodito presso la sede sociale per la consultazione dei soli Associati. Il Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti necessari e opportuni per il raggiungimento dei fini dell’Associazione, secondo le direttive dell’Assemblea. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ed esso delibera su tutte le materie attinenti alla gestione fatta eccezione per quanto riservato all’Assemblea dal presente statuto e dalla legge.

PRESIDENTE

ART 17 – COMPITI DEL PRESIDENTE – Il Presidente dirige l’Associazione esegue le decisioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere avanti a qualsiasi autorità giudiziaria, anche penale, in ogni sede e grado di giurisdizione, ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.Il Presidente assume tutte le iniziative di interesse dell’Associazione, escluse quelle dallo Statuto espressamente riservate all’Assemblea e al Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare parte dei suoi compiti e/o la rappresentanza, ad altri Consiglieri per determinate materie o singoli atti; può inoltre adottare provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica entro trenta giorni.

ART 18 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE – Il Presidente è eletto dall’Assemblea Ordinaria tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica per tre esercizi e comunque fino all’Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Il Presidente è rieleggibile. In caso di dimissioni o di grave impedimento come tale valutato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio provvede a eleggere fra i suoi membri un Presidente pro-tempore, che rimarrà in carica sino alla successiva Assemblea Ordinaria. La perdita della qualità di Socio comporta l’automatica decadenza dalla carica di Presidente, con immediata sostituzione dello stesso da parte degli organi competenti secondo i criteri stabiliti dallo Statuto.

ART 19 – PRESIDENTE ONORARIO – In caso ne ravvisi l’opportunità, l’Assemblea o il Consiglio Direttivo possono nominare uno o più Presidenti Onorari, scegliendoli tra i Presidenti precedentemente in carica, o tra personalità anche esterne all’Associazione che operino o abbiano operato con riferimento all’oggetto associativo. La carica di Presidente Onorario è senza termine, e dura fino alla rinuncia, alla revoca o alla morte. Il Presidente Onorario svolge esclusivamente funzioni di rappresentanza. Il Presidente Onorario non gode del diritto di voto qualora non sia Socio dell’Associazione, ma può partecipare alle Assemblee con diritto di parola.  Se Socio dell’Associazione, il Presidente Onorario gode dei diritti dei Soci ma non è tenuto al versamento della quota associativa.

ART 20 – VICEPRESIDENTE – Il Vicepresidente, in caso di sopravvenuta impossibilità del Presidente a svolgere le sue funzioni, ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto. La perdita della qualità di Socio comporta l’automatica decadenza dalla carica di Vicepresidente, con immediata sostituzione dello stesso da parte degli organi competenti secondo quanto stabilito dallo Statuto.

ART 21 – COLLEGIO DEI REVISORI – Il Collegio dei Revisori verrà nominato su richiesta dell’Assemblea dei Soci, dura in carica per tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.Il Collegio dei Revisori sarà composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea e aventi idonea capacità professionale, secondo i requisiti di legge. Il Collegio dei Revisori elegge al suo interno un Presidente, in occasione della prima riunione. Il Collegio dei Revisori ha compiti di verifica della gestione contabile dell’Associazione e presenta una relazione scritta all’Assemblea sui controlli effettuati. In caso di vacanza di un membro effettivo del Collegio subentrerà un revisore supplente.

ART 22 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI – Il Collegio dei Probiviri è garante dell’osservanza dello Statuto, vigila sulla conformità delle iniziative degli organi sociali alle finalità dell’Associazione, si adopera per la conciliazione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci e può esprimere un parere di conformità sull’esclusione degli associati nei limiti previsti dallo Statuto. In caso di necessità può convocare l’Assemblea. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti tra i Soci dall’Assemblea ogni tre esercizi e nomina al suo interno un Presidente. La funzione è incompatibile con ogni altra carica all’interno dell’Associazione. Il Collegio dei Probiviri esercita le sue funzioni su richiesta dei Soci o anche di sua iniziativa. Le deliberazioni del Collegio devono essere adottate a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART 23 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE – Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dalla quota di iscrizione, da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione nella misura fissata dall’Assemblea Ordinaria;
  • dalla quota sociale annuale, stabilita annualmente dall’Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
  • da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
  • da versamenti volontari degli Associati;
  • da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti e persone giuridiche in genere;
  • da sponsorizzazioni, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di Associati;
  • dai proventi derivanti all’Associazione dalle proprie attività;
  • da ogni altra entrata destinata, per deliberazione del Consiglio Direttivo, a incrementarlo.

ART 24 – INTANGIBILITÀ DEL PATRIMONIO – In caso di recesso, esclusione, decadenza o morte, i Soci stessi o i loro eredi/legatari non possono pretendere alcunché dall’Associazione, né hanno diritto alcuno sul Patrimonio dell’Associazione.

ART 25 – DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE – Le quote annuali sono dovute per il periodo che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART 26 – ESERCIZI SOCIALI – Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente. Nella tenuta delle scritture contabili e nella redazione del bilancio dovranno essere osservate le vigenti disposizioni in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte di analoga struttura. In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART 27 – REGOLAMENTO INTERNO – Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell’Associazione potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura del Consiglio Direttivo.

ART 28 – Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile nonché delle leggi speciali vigenti in materia.