Lo Statuto di Tethys
 

 

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

1) COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita la associazione "ISTITUTO TETHYS" con sede in Milano; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

2) CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri sia con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente statuto.

3) SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione, escluso ogni fine di lucro, si propone di seguire i seguenti principali scopi:

  • promuovere e finanziare lo studio e la ricerca applicata alla conoscenza e alla protezione della natura e dell'ambiente - in particolare acquatico e marino -, anche riguardo alla ecologia, alle scienze naturali, alla geografia, all'archeologia e alla etnologia;
  • promuovere, sostenere e sviluppare la protezione dei siti, delle costruzioni che devono essere preservate, della fauna, della flora e più generalmente dovrà promuovere uno sviluppo equilibrato ed armonioso dell'ambiente;
  • suscitare, con gli strumenti più indicati, l'interesse e l'educazione, soprattutto tra i giovani, per problemi legati all'ecologia e, in via generale, permettere un dibattito sereno ed obiettivo su questioni inerenti l'ecologia e l'ambiente e la conservazione del patrimonio naturale e dei diritti umanitari;
  • contribuire allo sviluppo di un'etica morale ed umanitaria legata ad un comportamento razionale dell'uomo nei confronti della specie animale e di tutte le forme di vita;
  • sostenere economicamente progetti e programmi di ricerca scientifica per la tutela della biodiversità, sostenere progetti e programmi di tutela e salvaguardia dei diritti degli animali.

Al fine di perseguire tale oggetto, l'Associazione potrà:

  • svolgere attività di ricerca scientifica e di conservazione;
  • informare l'opinione pubblica con i mezzi che riterrà più appropriati;
  • organizzare corsi di aggiornamento e formazione del personale della scuola e di altri enti pubblici e privati, volti a favorire un'istruzione indirizzata all'educazione ambientale;
  • intraprendere i rapporti necessari per un coordinamento con la pubblica autorità, le persone fisiche e le persone giuridiche che perseguono un oggetto analogo a quello dell’ "ISTITUTO TETHYS"
  • organizzare incontri, seminari, soggiorni e viaggi di studio;
  • organizzazione corsi di educazione ambientale;
  • concedere borse di studio a soggetti che perseguono lo stesso scopo dell'Associazione;
  • intraprendere qualsiasi attività atta a promuovere e difendere gli ideali della Associazione.

E’ fatto divieto all’Istituto di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’Istituto potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal Dgls n.460 del 4 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

SOCI

4) REQUISITI DEI SOCI

Possono essere soci dell'associazione sia cittadini italiani che stranieri, sia enti pubblici che privati.

I soci si distinguono in quattro categorie:

a) soci fondatori:

quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e quelli ai quali il Consiglio Direttivo, nei novanta giorni dalla costituzione, abbia attribuito a loro richiesta tale qualifica;

b) soci promotori:

quelli che verranno ammessi dal Consiglio Direttivo in funzione della loro attività svolta a favore della associazione sostenendone e valorizzandone l'attività;

c) soci ordinari:

quelli che verranno ammessi dal Consiglio Direttivo;

d) soci onorari:

quelli che per la loro personalità, per i particolari servigi da loro resi o per avere contribuito finanziariamente, verranno ammessi dal Consiglio direttivo.

5) AMMISSIONE DEI SOCI ORDINARI

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui la domanda è accolta.

6) DOVERE DEI SOCI

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

7) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;

b) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

c) per deliberazione di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;

d) per il ritardato pagamento delle quote annuali per oltre tre mesi;

e) per decesso;

f) per scioglimento dell’Istituto.

8) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea

- il Consiglio Direttivo

- il Consiglio dei Ricercatori

- il Presidente

- il Vice-Presidente

- il Collegio dei Revisori (se richiesta dall'Assemblea dei Soci)

- il Collegio dei Probiviri

9) PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

L'associazione ha il suo organo sovrano nell'assemblea.

Hanno il diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, i Soci Fondatori, Promotori ed Ordinari ed anche, senza diritto di voto, i soci Onorari.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

a) per decisione del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo dei soci fondatori, promotori e dei soci ordinari.

10) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le assemblee ordinarie e straordinarie, sono convocate con preavviso di almeno 15 giorni mediante invio per lettera raccomandata indirizzata ai soci fondatori e promotori, e mediante pubblicazione affissa nella sede dell'associazione a cura del Presidente.

11) COSTITUZIONI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci fondatori e dei soci promotori, qualsiasi sia il numero dei soci ordinari intervenuti.

Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare qualsiasi sia il numero dei soci fondatori, promotori e ordinari intervenuti o rappresentati.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei soci fondatori e dei soci promotori, qualsiasi sia il numero dei soci ordinari intervenuti.

In seconda convocazione essa può validamente deliberare purché siano presenti o rappresentati almeno la metà del totale costituito dai soci promotori e soci fondatori, qualsiasi sia il numero dei soci ordinari intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto.

Ogni socio ordinario, ogni socio promotore ed ogni socio fondatore ha diritto ad un voto, purché sia in regola con il pagamento di ogni somma comunque dovuta all'Associazione.

E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio avente diritto di voto, è vietato il cumulo delle deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente o, in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni sono redatti da un segretario nella persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti, può anche essere non Socio.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà, quando lo ritiene opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'assemblea fungendo questi da Segretario.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto, ivi inclusi almeno i due terzi dei Soci Fondatori e Promotori.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

In caso di ulteriore parità vale il voto del Presidente.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea straordinaria possono essere demandate ad un Notaio scelto dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

12) FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Consiglio Direttivo e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto, il Presidente dell'Associazione può inoltre in questo caso scegliere due scrutatori fra i presenti.

13) COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria

a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b) eleggere i Membri del Consiglio Direttivo e il Presidente;

c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché una eventuale penale per ritardati pagamenti;

d) deliberare su proposta del Consiglio Direttivo sulla destinazione delle somme, da devolvere in beneficenza, eventualmente anche mediante l'acquisto di beni immobili o mobili anche iscritti ai Pubblici Registri;

e) deliberare sull'impostazione d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

f) deliberare sull’eventuale compenso da attribuire al Consiglio Direttivo;

g) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

h) nominare i membri del Collegio dei Probiviri;

- in sede straordinaria

g) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

h) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

i) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;

l) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

14) COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  • deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso, inclusi l'assunzione e il licenziamento del personale di qualsiasi categoria;
  • redigere e definire il regolamento interno;
  • predisporre i rendiconti preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
  • deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che eccede l'ordinaria amministrazione;
  • procedere ad ogni scadenza stabilita alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
  • deliberare sull'ammissione dei Soci Onorari e sull'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci;
  • deliberare sull'adesione e/o partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;
  • nominare il Vice-presidente determinandone anche gli eventuali relativi compensi e poteri;
  • nominare i Membri del Consiglio dei Ricercatori.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di Commissioni Consultive o di Studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da Soci e non Soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti il Presidente avrà voto doppio.

15) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 7 membri nominati dall'Assemblea Ordinaria.

Il Consiglio Direttivo deve essere composto da Soci Fondatori e da Soci Promotori.

Il Consiglio Direttivo è eletto ogni tre anni dall'Assemblea Ordinaria.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Negli intervalli tra le Assemblee e in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del Consiglio potranno ricevere un compenso in dipendenza della loro carica oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute.

16) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione, ed in numero non inferiore a 3 (tre) membri, almeno una volta a semestre: viene convocato dal Presidente qualora lo richiedano due componenti del Consiglio.

Il Consiglio può validamente deliberare, anche se non convocato, qualora alla riunione siano presenti tutti i componenti il Consiglio Direttivo e un segretario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente, anche in modo informale, almeno 5 (cinque) giorni o nei casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 3 (tre) giorni.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza almeno della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in assenza, dal vice-Presidente o, in assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario, anche non Consigliere.

I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle delibere per le quali sia opportuno e conveniente darvi pubblicità.

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

17) COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dirige l'Associazione e ne ha la rappresentanza legale a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione nei riguardi sia dei Soci sia dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare a uno o più Consiglieri, ed anche ai segretari, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

18) ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria e dura in carica per tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea Ordinaria.

19) VICE - PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente sull'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto.

20) CONSIGLIO DEI RICERCATORI

Il Consiglio dei Ricercatori verrà istituito su richiesta dell’Assemblea degli Associati.

Il Consiglio dei Ricercatori quando è nominato è composto da tre a sette membri eletti dal Consiglio Direttivo.

Potranno farne parte Soci e anche non Soci dell’Istituto che ne abbiano fatto richiesta.

Il Consiglio dei Ricercatori ha il compito di:

  • vigilare sull’operato scientifico e di conservazione dell’Istituto Tethys;
  • proporre nuove attività di ricerca scientifica e conservazione se inerenti agli scopi dell’Istituto;
  • verificare la validità scientifica e di conservazione dei progetti di ricerca e attività che l’Istituto vuole intraprendere.

Il Consiglio dei Ricercatori può esprimere un parere non vincolante da verbalizzare su apposito libro verbali sulle attività dell’Istituto.

Il Consiglio dei Ricercatori dura in carica un anno e i suoi membri sono rieleggibili.

21) COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori verrà istituito su richiesta dell'assemblea degli associati.

Il Collegio dei Revisori quando è nominato è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea.

I Revisori effettivi eleggono tra di loro il Presidente in occasione della loro prima riunione.

Il Collegio dei Revisori ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati.

In caso di vacanza di un membro effettivo del Collegio subentrerà un revisore supplente.

22) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è garante dell’osservanza dello Statuto; vigila sulla conformità delle iniziative degli organi sociali alle finalità dell’associazione e può esprimere un parere di conformità sull’ammissione e sull’esclusione degli associati nei limiti previsti dallo Statuto.

Il collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea ogni tre anni e nomina all’interno un suo Presidente.

Possono essere eletti Probiviri solo i Soci Promotori.

La funzione è incompatibile con ogni altra carica all’interno dell’Associazione.

Il Collegio esercita le sue funzioni su richiesta dei Soci o anche di sua iniziativa.

Le deliberazioni del Collegio debbono essere adottate a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

FINANZE E PATRIMONIO

22) PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Patrimonio dell'associazione è costituito:

  • dalla quota di iscrizione, da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea Ordinaria;
  • dalla quota annuale, da stabilirsi annualmente dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
  • da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedendo quelle del bilancio ordinario. Avranno diritto di fruire dei servizi realizzati mediante l'utilizzazione dei contributi straordinari solo coloro che vi avranno spontaneamente contribuito;
  • da versamenti volontari degli Associati;
  • da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti e persone giuridiche in genere;
  • da sponsorizzazioni, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
  • dai proventi derivanti all’Associazione dalle proprie attività.

23) DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE.

Le quote annuali sono dovute per un periodo di 12 mesi con decorrenza 1° gennaio di ogni anno.

NORME FINALI E GENERALI

24) ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale inizia il giorno 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

E’ vietato distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione salve le eccezioni consentite dalla legge.

Tali utili saranno impiegati per perseguire gli scopi dell’associazione.

25) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo e comunque ad altra ONLUS operante in analogo settore, sentito l’organismo di controllo.

26) REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

27) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge.