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COSTITUZIONE
- SEDE - DURATA - SCOPI
1)
COSTITUZIONE E SEDE
E'
costituita la associazione "ISTITUTO TETHYS" con sede in Milano; essa
è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in
materia.
2)
CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE
L'associazione
ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.
I
soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne
con gli altri sia con i terzi nonché all'accettazione delle
norme del presente statuto.
3)
SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
L'associazione,
escluso ogni fine di lucro, si propone di seguire i seguenti principali
scopi:
- promuovere
e finanziare lo studio e la ricerca applicata alla conoscenza e alla
protezione della natura e dell'ambiente - in particolare acquatico
e marino -, anche riguardo alla ecologia, alle scienze naturali,
alla geografia, all'archeologia e alla etnologia;
- promuovere,
sostenere e sviluppare la protezione dei siti, delle costruzioni
che devono essere preservate, della fauna, della flora e più generalmente
dovrà promuovere uno sviluppo equilibrato ed armonioso dell'ambiente;
- suscitare,
con gli strumenti più indicati, l'interesse e l'educazione,
soprattutto tra i giovani, per problemi legati all'ecologia e, in
via generale, permettere un dibattito sereno ed obiettivo su questioni
inerenti l'ecologia e l'ambiente e la conservazione del patrimonio
naturale e dei diritti umanitari;
- contribuire
allo sviluppo di un'etica morale ed umanitaria legata ad un comportamento
razionale dell'uomo nei confronti della specie animale e di tutte
le forme di vita;
- sostenere
economicamente progetti e programmi di ricerca scientifica per la
tutela della biodiversità, sostenere progetti e programmi
di tutela e salvaguardia dei diritti degli animali.
Al
fine di perseguire tale oggetto, l'Associazione potrà:
- svolgere
attività di ricerca scientifica e di conservazione;
- informare
l'opinione pubblica con i mezzi che riterrà più appropriati;
- organizzare
corsi di aggiornamento e formazione del personale della scuola e
di altri enti pubblici e privati, volti a favorire un'istruzione
indirizzata all'educazione ambientale;
- intraprendere
i rapporti necessari per un coordinamento con la pubblica autorità,
le persone fisiche e le persone giuridiche che perseguono un oggetto
analogo a quello dell "ISTITUTO TETHYS"
- organizzare
incontri, seminari, soggiorni e viaggi di studio;
- organizzazione
corsi di educazione ambientale;
- concedere
borse di studio a soggetti che perseguono lo stesso scopo dell'Associazione;
- intraprendere
qualsiasi attività atta a promuovere e difendere gli ideali
della Associazione.
E fatto
divieto allIstituto di svolgere attività diverse da quelle
sopra elencate. LIstituto potrà tuttavia svolgere attività direttamente
connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative
delle stesse nei limiti consentiti dal Dgls n.460 del 4 dicembre 1997
e successive modifiche ed integrazioni.
SOCI
4)
REQUISITI DEI SOCI
Possono
essere soci dell'associazione sia cittadini italiani che stranieri,
sia enti pubblici che privati.
I
soci si distinguono in quattro categorie:
a)
soci fondatori:
quelli
che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e quelli
ai quali il Consiglio Direttivo, nei novanta giorni dalla costituzione,
abbia attribuito a loro richiesta tale qualifica;
b)
soci promotori:
quelli
che verranno ammessi dal Consiglio Direttivo in funzione della loro
attività svolta a favore della associazione sostenendone e valorizzandone
l'attività;
c)
soci ordinari:
quelli
che verranno ammessi dal Consiglio Direttivo;
d)
soci onorari:
quelli
che per la loro personalità, per i particolari servigi da loro
resi o per avere contribuito finanziariamente, verranno ammessi dal
Consiglio direttivo.
5)
AMMISSIONE DEI SOCI ORDINARI
L'ammissione
dei soci avviene su domanda degli interessati.
L'accettazione
delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal
Consiglio direttivo.
Le
iscrizioni decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in
cui la domanda è accolta.
6)
DOVERE DEI SOCI
L'appartenenza
all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti
al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi,
secondo le competenze statutarie.
7)
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La
qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
a)
per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello
scadere dell'anno;
b)
per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti
in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
c)
per deliberazione di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati
motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme
ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino
indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro
il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;
d)
per il ritardato pagamento delle quote annuali per oltre tre mesi;
e)
per decesso;
f)
per scioglimento dellIstituto.
8)
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Organi
dell'Associazione sono:
-
l'Assemblea
-
il Consiglio Direttivo
-
il Consiglio dei Ricercatori
-
il Presidente
-
il Vice-Presidente
-
il Collegio dei Revisori (se richiesta dall'Assemblea dei Soci)
-
il Collegio dei Probiviri
9)
PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
L'associazione
ha il suo organo sovrano nell'assemblea.
Hanno
il diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
i Soci Fondatori, Promotori ed Ordinari ed anche, senza diritto di
voto, i soci Onorari.
L'assemblea
viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione
del rendiconto annuale.
L'assemblea
può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in
sede straordinaria:
a)
per decisione del Consiglio Direttivo;
b)
su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo dei soci
fondatori, promotori e dei soci ordinari.
10)
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
Le
assemblee ordinarie e straordinarie, sono convocate con preavviso di
almeno 15 giorni mediante invio per lettera raccomandata indirizzata
ai soci fondatori e promotori, e mediante pubblicazione affissa nella
sede dell'associazione a cura del Presidente.
11)
COSTITUZIONI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea
in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione
con la presenza di almeno la metà più uno dei soci fondatori
e dei soci promotori, qualsiasi sia il numero dei soci ordinari intervenuti.
Trascorsa
un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea si
intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare qualsiasi
sia il numero dei soci fondatori, promotori e ordinari intervenuti
o rappresentati.
L'assemblea
in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione,
con la presenza di almeno i due terzi dei soci fondatori e dei soci
promotori, qualsiasi sia il numero dei soci ordinari intervenuti.
In
seconda convocazione essa può validamente deliberare purché siano
presenti o rappresentati almeno la metà del totale costituito
dai soci promotori e soci fondatori, qualsiasi sia il numero dei soci
ordinari intervenuti.
Le
deliberazioni sono prese a maggioranza dei soci presenti aventi diritto
di voto.
Ogni
socio ordinario, ogni socio promotore ed ogni socio fondatore ha diritto
ad un voto, purché sia in regola con il pagamento di ogni somma
comunque dovuta all'Associazione.
E'
ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente
ad altro socio avente diritto di voto, è vietato il cumulo delle
deleghe.
L'Assemblea è presieduta
dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente
o, in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea.
I
verbali delle riunioni sono redatti da un segretario nella persona
scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti, può anche
essere non Socio.
Il
Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà, quando lo ritiene
opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'assemblea
fungendo questi da Segretario.
Per
deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio
occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi
diritto di voto, ivi inclusi almeno i due terzi dei Soci Fondatori
e Promotori.
In
caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito
a votare una seconda volta.
In
caso di ulteriore parità vale il voto del Presidente.
Le
funzioni di Segretario dell'Assemblea straordinaria possono essere
demandate ad un Notaio scelto dal Consiglio Direttivo.
Le
deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti
i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
12)
FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea
vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Consiglio Direttivo
e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere
effettuata a scrutinio segreto, il Presidente dell'Associazione può inoltre
in questo caso scegliere due scrutatori fra i presenti.
13)
COMPITI DELL'ASSEMBLEA
All'Assemblea
spettano i seguenti compiti:
-
in sede ordinaria
a)
discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle
relazioni del Consiglio Direttivo;
b)
eleggere i Membri del Consiglio Direttivo e il Presidente;
c)
fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione
ed i contributi associativi nonché una eventuale penale per
ritardati pagamenti;
d)
deliberare su proposta del Consiglio Direttivo sulla destinazione delle
somme, da devolvere in beneficenza, eventualmente anche mediante l'acquisto
di beni immobili o mobili anche iscritti ai Pubblici Registri;
e)
deliberare sull'impostazione d'ordine generale dell'Associazione e
sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori
di sua competenza;
f)
deliberare sulleventuale compenso da attribuire al Consiglio
Direttivo;
g)
deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto
alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
h)
nominare i membri del Collegio dei Probiviri;
-
in sede straordinaria
g)
deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
h)
deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
i)
deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
l)
deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto
alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
CONSIGLIO
DIRETTIVO
14)
COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il
Consiglio Direttivo ha il compito di:
- deliberare
sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per
l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea,
assumendo tutte le iniziative del caso, inclusi l'assunzione e il
licenziamento del personale di qualsiasi categoria;
- redigere
e definire il regolamento interno;
- predisporre
i rendiconti preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare
su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che eccede l'ordinaria
amministrazione;
- procedere
ad ogni scadenza stabilita alla revisione degli elenchi dei Soci
per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun
Socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare
sull'ammissione dei Soci Onorari e sull'accettazione delle domande
per l'ammissione di nuovi Soci;
- deliberare
sull'adesione e/o partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni
pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione
stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;
- nominare
il Vice-presidente determinandone anche gli eventuali relativi compensi
e poteri;
- nominare
i Membri del Consiglio dei Ricercatori.
Il
Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi
della collaborazione di Commissioni Consultive o di Studio, nominate
dal Consiglio stesso, composte da Soci e non Soci.
Il
Consiglio Direttivo delibera a maggioranza, per alzata di mano, in
base al numero dei presenti. In caso di parità di voti il Presidente
avrà voto doppio.
15)
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il
Consiglio Direttivo è formato da 3 a 7 membri nominati dall'Assemblea
Ordinaria.
Il
Consiglio Direttivo deve essere composto da Soci Fondatori e da Soci
Promotori.
Il
Consiglio Direttivo è eletto ogni tre anni dall'Assemblea Ordinaria.
I
membri del Consiglio sono rieleggibili.
Negli
intervalli tra le Assemblee e in caso di dimissioni, decesso, decadenza
o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno
della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere
- per cooptazione - alla integrazione del Consiglio stesso fino al
limite statutario.
I
membri del Consiglio potranno ricevere un compenso in dipendenza della
loro carica oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute.
16)
RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il
Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione, ed in
numero non inferiore a 3 (tre) membri, almeno una volta a semestre:
viene convocato dal Presidente qualora lo richiedano due componenti
del Consiglio.
Il
Consiglio può validamente deliberare, anche se non convocato,
qualora alla riunione siano presenti tutti i componenti il Consiglio
Direttivo e un segretario.
Le
riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente,
anche in modo informale, almeno 5 (cinque) giorni o nei casi di urgenza
il termine di preavviso può essere ridotto a 3 (tre) giorni.
Le
riunioni del Consiglio sono valide con la presenza almeno della maggioranza
dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in assenza,
dal vice-Presidente o, in assenza, da un Consigliere designato dai
presenti.
Le
sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo
verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario, anche non Consigliere.
I
Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni
consiliari.
Soltanto
il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere
note quelle delibere per le quali sia opportuno e conveniente darvi
pubblicità.
PRESIDENTE
DELL'ASSOCIAZIONE
17)
COMPITI DEL PRESIDENTE
Il
Presidente dirige l'Associazione e ne ha la rappresentanza legale a
tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.
Al
Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione
nei riguardi sia dei Soci sia dei terzi.
Il
Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni
dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il
Presidente può delegare a uno o più Consiglieri, ed anche
ai segretari, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
18)
ELEZIONE DEL PRESIDENTE
Il
Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria e dura in carica
per tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al
rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile.
In
caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio
Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino
alla successiva Assemblea Ordinaria.
19)
VICE - PRESIDENTE
Il
Vice Presidente coadiuva il Presidente sull'espletamento delle sue
funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto.
20)
CONSIGLIO DEI RICERCATORI
Il
Consiglio dei Ricercatori verrà istituito su richiesta dellAssemblea
degli Associati.
Il
Consiglio dei Ricercatori quando è nominato è composto
da tre a sette membri eletti dal Consiglio Direttivo.
Potranno
farne parte Soci e anche non Soci dellIstituto che ne abbiano
fatto richiesta.
Il
Consiglio dei Ricercatori ha il compito di:
- vigilare
sulloperato scientifico e di conservazione dellIstituto
Tethys;
- proporre
nuove attività di ricerca scientifica e conservazione se inerenti
agli scopi dellIstituto;
- verificare
la validità scientifica e di conservazione dei progetti di
ricerca e attività che lIstituto vuole intraprendere.
Il
Consiglio dei Ricercatori può esprimere un parere non vincolante
da verbalizzare su apposito libro verbali sulle attività dellIstituto.
Il
Consiglio dei Ricercatori dura in carica un anno e i suoi membri sono
rieleggibili.
21)
COLLEGIO DEI REVISORI
Il
Collegio dei Revisori verrà istituito su richiesta dell'assemblea
degli associati.
Il
Collegio dei Revisori quando è nominato è composto da
tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea.
I
Revisori effettivi eleggono tra di loro il Presidente in occasione
della loro prima riunione.
Il
Collegio dei Revisori ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione
e presenta una relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati.
In
caso di vacanza di un membro effettivo del Collegio subentrerà un
revisore supplente.
22)
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il
Collegio dei Probiviri è garante dellosservanza dello
Statuto; vigila sulla conformità delle iniziative degli organi
sociali alle finalità dellassociazione e può esprimere
un parere di conformità sullammissione e sullesclusione
degli associati nei limiti previsti dallo Statuto.
Il
collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dallAssemblea
ogni tre anni e nomina allinterno un suo Presidente.
Possono
essere eletti Probiviri solo i Soci Promotori.
La
funzione è incompatibile con ogni altra carica allinterno
dellAssociazione.
Il
Collegio esercita le sue funzioni su richiesta dei Soci o anche di
sua iniziativa.
Le
deliberazioni del Collegio debbono essere adottate a maggioranza assoluta
dei suoi componenti.
FINANZE
E PATRIMONIO
22)
PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
Il
Patrimonio dell'associazione è costituito:
- dalla
quota di iscrizione, da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione
nella misura fissata dall'Assemblea Ordinaria;
- dalla
quota annuale, da stabilirsi annualmente dall'Assemblea Ordinaria
su proposta del Consiglio Direttivo;
- da
eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione
a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedendo
quelle del bilancio ordinario. Avranno diritto di fruire dei servizi
realizzati mediante l'utilizzazione dei contributi straordinari solo
coloro che vi avranno spontaneamente contribuito;
- da
versamenti volontari degli Associati;
- da
contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di
Credito e da Enti e persone giuridiche in genere;
- da
sponsorizzazioni, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di
associati;
- dai
proventi derivanti allAssociazione dalle proprie attività.
23)
DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE.
Le
quote annuali sono dovute per un periodo di 12 mesi con decorrenza
1° gennaio di ogni anno.
NORME
FINALI E GENERALI
24)
ESERCIZI SOCIALI
L'esercizio
sociale inizia il giorno 1° gennaio e termina il 31 dicembre di
ogni anno.
E vietato
distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione salve le
eccezioni consentite dalla legge.
Tali
utili saranno impiegati per perseguire gli scopi dellassociazione.
25)
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
In
caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori
determinandone i poteri.
Il
netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le
indicazioni del Consiglio Direttivo e comunque ad altra ONLUS operante
in analogo settore, sentito lorganismo di controllo.
26)
REGOLAMENTO INTERNO
Particolari
norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno
essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi
a cura del Consiglio Direttivo.
27)
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle
norme di legge.
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